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ESONERO CANONE TV PER 75enni

 

Esenzione del canone RAI per soggetti di anni 75 o superiore

Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.


La legge n. 248 del 24/12/2007 ha sancito il diritto degli anziani a basso reddito di essere esentati dal pagare il canone TV.

 

Il diritto all'esenzione del canone avviene in concorrenza dei requisiti seguenti:

- Si sono compiuti 75 anni entro il 31 gennaio, termine di pagamento annuale del canone;

- Si vive solo, con il proprio coniuge, o con soggetti non titolari di reddito;

- Il reddito complessivo, insieme a quello del coniuge convivente, non supera gli €516,46 mensili, per tredici mensilità (€6.713,98 annui).


Le voci che contribuiscono a comporre il reddito imponibile sono:

1) Il reddito risultante dalla dichiarazione redditi presentata per l’anno precedente, o se si è esonerati dal presentare la dichiarazione, il reddito indicato nel modello CUD;
2) I redditi soggetti ad imposta sostitutiva, o ritenute a titolo d’imposta come ad esempio i proventi di quote d’investimento, gli interessi su depositi bancari, postali, BOT, CCT, e altri titoli di Stato;
3) Le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
4) I redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Le voci escluse, e che pertanto NON vanno conteggiate nel reddito imponibile sono:
1) I redditi esenti Irpef, come pensioni di guerra, rendite INAIL, le pensioni per gli invalidi civili, ecc;
2) I redditi dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
3) Il trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni;
4) Altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Il requisito di reddito richiesto è quello riferito all'annualità precedente a quella per la quale s’intende fruire dell’agevolazione.

Domanda di esenzione:

La domanda di esenzione può essere richiesta per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 compilando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) scaricabile online dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o ritirato negli uffici locali o territoriali dell'agenzia, o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione, nonché sull’istanza di rimborso di quanto pagato, chiamando il numero 848.800.444 o recandosi presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. É inoltre a disposizione dei cittadini il Call Center "Risponde Rai" al numero 199.123.000

 

Esenzione per l'anno 2013:

Si ha diritto all'esenzione per il 2013 se si sono compiuti 75 anni, entro il 31/01/2013.
Per usufruire del beneficio per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno, occorrerà aver compiuto i 75 anni di età, entro il 31/07/2013.

 

Rimborso per gli anni precedenti:

Se si hanno i requisiti richiesti, la domanda di rimborso per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dovrà essere effettuata tramite il modulo scaricabile online dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o ritirato negli uffici locali o territoriali dell'agenzia delle Entrate, o presso gli sportelli delle sedi regionali della RAI, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti di ammissione.


Le domande di esenzione, o di rimborso, vanno spedite con raccomandata all’indirizzo seguente:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)


oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Annualità successive.

Per gli anni successivi alla presentazione della domanda, i contribuenti esentati manterranno il beneficio dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni, tranne se nel frattempo siano decaduti i requisiti dell’esenzione per aver superato i limiti di reddito definiti, in tal caso tali utenti saranno tenuti nuovamente al versamento del canone.

Sanzioni

L’articolo 1, comma 132, legge 24/12/2007 n. 244, dispone che l'eventuale sanzione amministrativa sia d'importo“compreso tra €500 e €2.000 per ciascuna annualità evasa". Tale sanzione si cumula con l’importo del canone dovuto, più gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.