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Nuove regole di distacco delle forniture per morosità

 

Dal 1° settembre 2013 entrano in vigore le nuove regole introdotte dall'Autorità per l'energia per evitare il distacco di forniture di

servizi energetici per morosità, senza un adeguato preavviso.

Più volte in passato i consumatori sono stati penalizzati con l'improvviso distacco di una fornitura perché non avevano ricevuto la fattura periodica e/o la comunicazione di morosità, o perché avevano sospeso il pagamento di una bolletta contestando consumi anomali, e l'azienda erogatrice del servizio nel frattempo aveva proceduto al distacco.

Di questi casi si erano occupati associazioni dei consumatori e trasmissioni televisive, mettendo in evidenza tra l'altro, come troppo spesso gli avvisi ai consumatori arrivassero a distacco già avvenuto, fenomeno peraltro incrementato dal periodo di crisi economica che "costringe" molte famiglie in difficoltà a pagare le bollette dopo la scadenza fissata.

Opportuna pertanto l'entrata in vigore della nuova norma che evita il distacco delle utenze senza aver prima ricevuto un adeguato periodo di preavviso.

 

Sia chiaro, le società erogatrici dei servizi energetici devono ricevere il giusto corrispettivo delle loro forniture, e pertanto hanno il diritto di agire nei confronti di chi non onora il contratto, tuttavia la "costituzione di morosità" di una società verso il consumatore ha regole chiare, e deve avvenire con richiesta di pagamento scritta che il creditore deve ricevere prima del distacco dell'utenza.

L'obiettivo delle nuove norme pertanto è di evitare che i cittadini possano ritrovarsi con la sospensione del servizio per morosità, senza o prima che l'avviso di pagamento gli sia correttamente pervenuto.

La delibera 67/2013/R/com introduce al riguardo tempistiche certe, congrue e documentate cui fare riferimento in caso di avviso di mora, prevede la chiara indicazione del termine ultimo entro cui effettuare il pagamento, che deve includere anche l'avviso di sospensione nel caso il cliente perseverasse nella morosità.


Nel concreto, l'avviso di distacco di fornitura con l'avviso di costituzione in mora dovrà essere recapitato al cliente tramite lettera raccomandata in cui sia evidenziata la data di emissione, e se gli automatismi usati non consentissero al venditore di evidenziare la data d'emissione, questi dovrà comunque provvedere all'invio della raccomandata entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo del testo.

Facendo riferimento a tale data, il cliente avrà a disposizione 20 giorni per regolarizzare la sua posizione, trascorsi i quali il venditore dovrà aspettare altri 3 giorni senza aver ricevuto il pagamento, prima di poter effettuare la richiesta di sospensione.

Altra novità riguarda i casi in cui la morosità si protrae per contestazioni avviate a seguito di bollette anomale, in tali casi infatti, per poter procedere alla richiesta di sospensione del servizio, il fornitore deve prima rispondere ai reclami scritti del cliente.


La norma prevede infine che un eventuale mancato rispetto delle regole da parte del venditore, dia diritto al cliente di ricevere un indennizzo accreditato automaticamente in bolletta. In particolare:

♦ sospensione per morosità senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione di mora: indennizzo di €30

♦ sospensione dell'erogazione con raccomandata correttamente inviata, ma senza rispettare le tempistiche: indennizzo di €20

In nessun caso però i venditori potranno chiedere ai clienti ulteriori corrispettivi per la sospensione o riattivazione della fornitura.

 

L'introduzione della nuova norma è un fatto positivo, osserva il Presidente di AreaConsumatori avv. Rocco SOFI, che finalmente accoglie le critiche avanzate in passato, un successo che dimostra la validità delle battaglie intentate dai consumatori a difesa dei propri diritti.

Resta la "pecca", continua l'Avv. SOFI, degl'indennizzi dovuti dai venditori ai consumatori in caso d'inosservanza, perché non riteniamo che il loro importo sia commisurato ai disagi causati da un distacco non motivato dell'utenza, ed anche perché risultando "poco onerosi" per i bilanci delle società, potrebbero indurre qualche venditore a non rispettare le tempistiche imposte nell'intento di anticipare i tempi di recupero del credito, invitiamo pertanto i consumatori al controllo accurato delle comunicazioni che dovessero eventualmente ricevere al riguardo, e rivolgersi alle associazioni di difesa dei consumatori in caso d'inosservanza delle tempistiche imposte.