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Cartelle Equitalia nulle se notificate dal servizio privato


Con sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014, La Cassazione stabilisce una nuova fattispecie per cui la notifica di una cartella esattoriale Equitalia, deve essere considerata nulla se avvenuta mediante servizio di recapito postale privato.

I messi privati infatti, motiva la Cassazione, non rivestono il ruolo di pubblici ufficiali, e di conseguenza gli atti da loro notificati non godono della presunzione di veridicità riconosciuta al servizio Pubblico, (circostanza che potrebbe comportare anche una querela di falso).

Questo determina che le notifiche avvenute tramite servizio postale privato, non possono avere lo stesso valore riconosciuto alla raccomandata postale che, viceversa, è considerata un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, e che come tale gode della stessa fede privilegiata riconosciuta alla notifica eseguita per il tramite di un ufficiale giudiziario (sentenza della Cassazione 17723/06 – 13812/07).

Non a caso i termini decorrono, non già dalla data di spedizione della notifica, bensì a partire dalla data in cui la notifica stessa è stata ricevuta, per la quale fa fede il timbro postale.

Si invitano i contribuenti che si trovassero in queste condizioni pertanto a contestare l'atto, rivolgendosi, ove necessario, alle associazioni dei consumatori per verifica e assistenza.