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Nuove regole su pubblicità ingannevole

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aggiornato le norme che regolano il libero mercato, la pubblicità

ingannevole, le clausole vessatorie e la concorrenza sleale.

 

Il nuovo regolamento recepisce le modifiche normative introdotte dal DL n. 21 del 21 febbraio 2014 che attualizza la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, aggiornando le precedenti 93/13/CEE e 1999/44/CE, ed abrogando le vecchie 85/577/CEE e 97/7/CE.

 

Questo nuovo Regolamento, entrato in vigore dal 15 luglio 2014 ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2014, prevede:

  • facoltà di chiedere la rimozione dei profili scorretti del messaggio pubblicitario in grado di trarre in inganno il consumatore;
  • informazioni finalizzate ai professionisti relative alla vessatorietà delle clausole contrattuali;
  • possibilità di interpellare preventivamente i professionisti per un parere di conformità sulle clausole contrattuali rispetto al Codice del Consumo.

♦ Pubblicità ingannevole

Più in particolare, a seguito di segnalazione all’Autorità di una pubblicità ritenuta ingannevole o illecita, o di una pratica commerciale ritenuta scorretta, ove giudicata fondata, sarà possibile chiedere al professionista di rimuovere i profili indicati, semplicemente con un'apposita comunicazione cartacea, o elettronica via web o PEC, a meno di casi di particolare gravità.


Clausole vessatorie

Le stesse modalità di segnalazione all’Antitrust potranno essere usate per richiedere l’intervento verso clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori ritenute vessatorie.

Ove esistano fondati, e dopo averne informato il Collegio, il responsabile del procedimento potrà comunicare al professionista la probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion).

 

♦ Verifica preventiva

Le imprese potranno interpellare preventivamente l’Authority su eventuali contenuti vessatori inclusi nelle clausole da inserire nei contratti, evitando in tal modo d'incappare in eventuali problemi conflittuali con i consumatori.

L'interpello potrà avvenire inviando in formato cartaceo o elettronico c/o PEC, un apposito formulario allegato al Regolamento, completato in ogni sua parte, ed indicante:

  • ragioni ed obiettivi che richiedono l’inserimento della clausola;
  • l'assenza di vessatorietà anche in relazione ad altre clausole contenute nel contratto, o di altri ad esso collegati o dipendenti;
  • modalità e circostanze in cui verrà condotta la negoziazione e la successiva conclusione del contratto.

♦ Libero mercato, pubblicità ingannevole e concorrenza sleale

La Costituzione Italiana non prevede particolari tutele alla concorrenza tra imprenditori, limitandosi a garantire libertà d'iniziativa economica prevista dall'art. 41, comma 1.

La Comunità Europea ha colmato questa lacuna esaltando il concetto di libertà di concorrenza attraverso il valore sociale, garantendo  migliori condizioni di qualità e costo ai consumatori, e incentivando l’efficienza produttiva alle imprese.

Con questo fine, l’Unione Europea si è fornita di un'attenta legislazione volta a preservare il regime di concorrenze nel mercato comunitario, e a reprimere le pratiche non concorrenziali che pregiudicano il commercio tra gli Stati membri.

Tale novità ha spinto la Legislazione Italiana a dotarsi di una normativa antitrust tesa a preservare la libera concorrenza sul mercato, istituendo l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). L’antitrust si attiva in caso di:

  • restrizione della concorrenza, accordi e/o pratiche commerciali tra imprese che possano direttamente o indirettamente impedire, restringere o falsare in maniera evidente, la libera concorrenza nel mercato nazionale o di una sua parte;
  • abuso di posizione dominante, imprese che potendo esercitare un'influenza predominante in un determinato mercato per mancanza o debolezza di reazioni da parte dei concorrenti, sfrutti la situazione fino a pregiudicare l’effettiva concorrenzialità del mercato nazionale o locale;
  • operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, fusioni societarie, controllo di un’impresa verso un'altra, o costituzione in comune di nuove società, tali da annullare di fatto l'esistenza di una concorrenza.

 

Dettagli in AGCM