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Riforma delle Pensioni 2015


Con il 2015 arrivano alcune novità in fatto di pensioni, modifiche e aggiornamenti previsti nella Legge di Stabilità approvata dal Senato e, salvo capovolgimenti improbabili, in via di approvazione definitiva alla Camera. Alcune variazioni riguardano punti importanti per i consumatori quali:

  1. nessuna decurtazione per pensioni anticipate fino al 2017 per chi ha maturato i requisiti contributivi completi;
  2. tetto alle “pensioni d’oro” di chi resta al lavoro più a lungo;
  3. pagamento della pensione al 10 del mese per i titolari di più prestazioni,
  4. aumento della tassazione sulla previdenza privata;
  5. estensione dei benefici esistenti per pensionati vittime di terrorismo;
  6. maggiorazioni contributive per le esposizioni all’amianto.

Più in particolare:


♦ Pensioni anticipate:

  • Chi nel periodo 2015 – 2017 chiederà il pensionamento anticipato avendo maturato il requisito contributivo pieno, avrà diritto ad un assegno completo indipendentemente dall’età anagrafica. La normativa vigente prevedeva una “penale” dell’1% o del 2%, per pensionamenti antecedenti un'età di rispettivamente 62 anni o di 60 anni.
  • In pratica i lavoratori aventi diritto alla pensione anticipata per aver versato 42 anni e sei mesi di contributi (uomini) o 41 anni e sei mesi (donne) senza però aver ancora raggiunto l’età anagrafica prevista, riceveranno comunque un assegno pieno senza la decurtazione prevista dalla Riforma Fornero dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età minima di 62 anni, e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni (art. 6 comma 2-quater del Dl 216/2011).

♦ Pensioni “d’oro”:

  • La pensione calcolata col metodo contributivo per chi continua il lavoro dopo i 70 o 75 anni, non potrà superare l’importo ottenibile con il calcolo retributivo. La norma corregge una “anomalia” della riforma Fornero dove per alcuni contribuenti, ad esempio dirigenti e funzionari pubblici, il metodo contributivo attribuiva pensioni più elevate.
  • Con il nuovo emendamento ed a prescindere dal metodo di calcolo, l’importo della pensione non potrà mai eccedere l’80% dell’ultima retribuzione, riallineandolo così il tetto massimo a quanto avveniva col metodo retributivo.
  • La norma si applica a tutti i trattamenti, anche se già liquidati, ed ha quindi effetto retroattivo. Il nuovo tetto diventa operativo dal 1 gennaio 2015, ma si estende a tutti gli assegni previdenziali prescindendo da quando il lavoratore ha cessato la sua attività. Tecnicamente l’articolo 24, comma 2 del DL 201/2011 della legge Fornero, è stata considerato “un errore accidentale” che come tale non poteva rientrare nei cosiddetti “diritti acquisiti” era bensì una "falla" da riparare, e la correzione è avvenuta tramite l’articolo 44 bis della Legge di Stabilità 2015.
  • Per effetto di questa norma inoltre, non sarà più conveniente continuare a lavorare “ad oltranza” a chi, potendolo fare, vorrebbe continuare per innalzare sempre più l’importo della pensione.

♦ Pagamenti:

  • Il pagamento delle pensioni resta invariato al 1° giorno del mese per chi è titolare di pensione unica INPS.
  • Chi viceversa percepisce un doppio assegno INPS e INPDAP, riscuoterà la pensione dal 10 del mese, variazione che interessa i circa 800mila pensionati che hanno lavorato sia nel pubblico che nel privato.

♦ Pensioni private

  • Sale l'aliquota fiscale che sui fondi pensione passa dall’11,5% al 20%, e sulle casse di previdenza private dal 20 al 26%.
  • Entrambi tuttavia potranno usufruire di un credito d’imposta del 9% (fondi) e 6% (casse dei professionisti), investendo somme in attività di carattere finanziario a medio/lungo termine, individuate da un apposito decreto MEF, pari al risparmio fiscale. Il credito (che tuttavia non contribuisce alla formazione del risultato netto, ne ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche), incrementa la quota parte corrispondente ai redditi imponibili, da indicare nella dichiarazione dei redditi a compensazione di ciascun periodo d'imposta nel periodo successivo.

♦ Vittime di terrorismo:

  • I benefici vigenti (aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi alle vittime di terrorismo) sono estesi al coniuge e ai figli della persona rimasta invalida.
  • Tale agevolazione è riconosciuta anche per matrimoni contratti dopo l’atto terroristico, o per figli nati successivamente.

♦ Esposti all’amianto:

  • Chi è stato esposto all’amianto con quantità maggiore ai limiti di legge per oltre 10 anni, potrà chiedere la maggiorazione contributiva e raggiungere in anticipo il requisito per la pensione.


♦ Requisiti 2015 per accedere alla pensione di "vecchiaia" di lavoratori del settore pubblico e privato:

 

  • La pensione di "vecchiaia" decorre dal primo giorno del mese successivo quello in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile. Per i dipendenti parte dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo, con un periodo contributivo minimo al 31.12.1995 di almeno 20 anni.

◊ Requisito anagrafico per gli uomini:

  • dipendenti pubblici e privati:     dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 66 anni e 3 mesi;
  • autonomi e gestione separata: dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 66 anni e 3 mesi;

◊ Requisito anagrafico per le donne:

  • dipendenti del settore privato:   dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 - 63 anni e 9 mesi;
  • autonomi e gestione separata:  dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 - 64 anni e 9 mesi;
  • dipendenti del settore pubblico: dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 66 anni e 3 mesi;

Per maggiori dettagli vedi il portale INPS