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Pensioni, al via il decreto sui rimborsi

Il governo ha approvato il DL sulle pensioni dopo che la sentenza n. 70/2015 della Consulta ha bocciato il blocco della

indicizzazione introdotta nel 2011 dall'ex Governo Monti su proposta del ministro Fornero. Il "bonus" a parziale rimborso della quota di pensione "congelata" dalla riforma nel periodo 2012-2015, scatterà dal 1° agosto per quasi 3,7 milioni di pensionati cui andrà una quota "una tantum" ricavata dai 2 miliardi 180 milioni del cosiddetto "tesoretto", mentre l'adeguamento per gli anni successivi partirà da 2016. Il decreto inoltre prevede che da giugno tutte le pensioni saranno liquidate dal primo giorno del mese.

 

L'adeguamento ristabilito dalla sentenza della Corte costituzionale, comporta inoltre un "effetto di trascinamento" sulla indicizzazione delle pensioni fino a sei volte il minimo (3.014,28 euro lordi mensili) che però verrà attuato a partire dal 2016.

 

Sono 670.000 i pensionati esclusi dal provvedimento poiché superano il "tetto" fissato dal Governo per rientrare tra gli aventi diritto, ma anche chi vi rientra in realtà riceverà solo una parte della cifra "congelata" (vedi tavola allegata).

 

Adeguamento a regime e bonus "Una Tantum":

Le pensioni congelate dal "salva Italia" (Stop alla rivalutazione del costo della vita con blocco totale nel 2012-2013 e parziale nel 2014-2015) usufruiranno di un rimborso "una tantum" a copertura del periodo 2012-2015, più una rivalutazione mensile a regime dal 2016, commisurata all’importo percepito. Dagli esempi indicati dall'esecutivo si rileva:

  • chi percepisce una pensione lorda di 1700 euro (tra 3 e 4 volte il minimo) avrà un "bonus" di 750 euro, e una rivalutazione a regime dal 2016 di 180 euro lordi l'anno (13,85 euro lordi mese).
  • chi percepisce una pensione lorda di 2.200 euro (tra 4 e 5 volte il minimo) avrà un bonus di 450 euro, e una rivalutazione di 99 euro lordi l'anno (7,62 euro lordi mese),
  • chi percepisce una pensione lorda di 2700 euro lordi (tra 5 e 6 volte il minimo) avrà un bonus di 278 euro, e una rivalutazione di 60 euro lordi l'anno (4,62 euro lordi mese),
  • chi percepisce oltre tale soglia (oltre 6 volte il minimo) non avrà ne "bonus" ne rivalutazione, per loro permane integralmente la "penalizzazione" introdotta dalla legge Fornero anche se bocciata dalla Corte Costituzionale.

♦ Per le pensioni "bloccate" quindi, il rimborso più "generoso" va alla sola fascia più bassa (tra 3 e 4 volte il minimo), ma decresce drasticamente per importi poco superiori, e si annulla totalmente per le fasce medie e alte.

 

♦ Nessun "bonus" ovviamente alle pensioni da 1 a 3 volte il minimo, giacché il blocco della perequazione imposto dal Governo Monti colpiva "solo" assegni superiori a 3 volte il minimo, gli importi minori a 1.443 euro lordi pertanto sono sempre stati adeguati al 100% dell'aumento del costo della vita e quindi "in regola" col provvedimento della consulta.

 

In attesa del testo definitivo del decreto, afferma il Presidente di Areaconsumatori Avv. Rocco SOFI, si possono fare solo delle considerazioni preliminari, ma il giudizio su quanto dichiarato è fortemente negativo. Mettendo a confronto le fasce pensionistiche indicate, e supposto che i "bonus" siano al netto della tassazione poiché "arretrati" di anni precedenti, emerge che solo assegni fino a 1.700 euro lordi (circa 1.300 netti) recupereranno il 20% circa del mancato adeguamento della riforma Fornero, gli assegni di 2.200 euro lordi recupereranno solo il 10%, e quelli di 2.700 lordi solo il 5%, azzerandosi totalmente per pensioni da 6 volte il minimo in su.

Preso atto di quanto dice l'esecutivo che "non ci sono i soldi da restituire a tutti" e che quindi la restituzione deve avere necessariamente carattere di gradualità con priorità alle fasce più deboli, è inaccettabile che alla lunga il provvedimento valga solo per alcuni pensionati (cui peraltro si da solo una piccola parte di quanto loro tolto), e ne escluda altri cui si decide di continuare a non dare nulla ignorando totalmente in tal modo la sentenza.

Il blocco della perequazione continua l'Avv. SOFI, è stato dichiarato illegittimo dalla corte costituzionale, non è pertanto l'opinione di un qualche "sia pur illustre" personaggio, bensì della decisione presa dal maggiore e più autorevole organo costituzionale dello stato Italiano per tale materia, e l'interpretazione fortemente restrittiva della sentenza data dall'esecutivo è quantomeno dubbia, se la cifra sottratta complessivamente ai pensionati vale, secondo stime ancora non consolidate circa 18 miliardi di euro, con quale criterio diventa "equo" restituirne solo due, e perché lo si definisce un "bonus".

Rivendicando il giudizio d'incostituzionalità del "Salva Italia" espresso sul nostro sito in tempi non sospetti sin dall'epoca del provvedimento preso dall'ex governo Monti, se la Consulta ha bocciato il decreto Fornero del 2011 perché consentiva la rivalutazione solo a pensioni fino a 3 volte il minimo escludendo tutte le altre, come può un decreto che "amplia" appena di poco tale soglia, che restituisce solo ad alcuni una piccola parte di quanto "sottratto", e mantiene il blocco per altri, come può un tale provvedimento essere considerato rispondente al provvedimento della Consulta, e come potrebbe rispondere la consulta ove nuovamente interpellata in materia, se non ribadendo quanto già sentenziato a favore degli esclusi.

Voglio ribadire, prosegue l'Avv. SOFI che in Italia vige il principio di progressività per cui chi più guadagna più contributi versa, siamo al paradosso pertanto che chi nella vita ha pagato di più per il proprio futuro, (parliamo naturalmente di assegni derivati dai contributi versati, non da vitalizzi) giunto alla pensione si vede doppiamente penalizzato nelle uscite da prelievi sempre maggiori, e nelle entrate dal blocco perequativo mantenuto nonostante la sentenza.

La decisione presa dall'esecutivo, prosegue l'Avv. SOFI, non risponde a nessuna delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale, non ripristina il diritto alla perequazione delle pensioni, non restituisce, se non in piccola parte e non per tutti la cifra sottratta.

Attenderemo gli sviluppi auspicando ravvedimenti dell'esecutivo (dilazione dell'importo, BPT a scadenza prefissata, ecc.), ma restituendo il dovuto a tutti, restando così le cose viceversa sarà nostro dovere impegnarci ad assistere tutti i pensionati che vorranno fare ricorso al provvedimento con tutti i mezzi legali consentiti, non ultimo un'eventuale "class action" collettiva.


Analiziamo nel merito, conclude l'Avv. SOFI, alcuni passaggi della sentenza 70/2015 con la quale la consulta ha bocciato il decreto Fornero, base sulla quale fondiamo il nostro giudizio negativo per le decisioni dell'esecutivo:

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Deduce, quindi, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza e dell’art. 36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l’attività lavorativa.


Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati.


In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost.


Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., che non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013).


La Corte dei conti aggiunge che l’introduzione di un’imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una “platea di soggetti passivi”, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio della universalità della imposizione.


La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento di T.G.;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

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◊ Vedi o scarica la sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale. Sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale