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Attenzione agli interessi dei buoni postali fruttiferi

 

Articolo ripreso da "Il Giornale della Provincia" del 14.01.2017


Areaconsumatori ritiene doveroso ricordare/portare a conoscenza dei risparmiatori in possesso di buoni postali fruttiferi, la circostanza che il 31 dicembre 2016 è la data termine della durata trentennale dei buoni ordinari emessi nell’anno 1986, buoni che pertanto dopo tale data cessano di essere fruttiferi.

Si invitano tutti coloro che hanno acquistato i buoni fruttiferi successivamente al 1° luglio 1986 (SERIE Q/P) i quali recano sul retro sovrapposta alla tabella di rendimento originariamente stampata un timbro a secco con i nuovi rendimenti fino al 20° anno, a contattare Areaconsumatori ( al n. di telefono 06 97080747 e/o inviando una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) al fine di verificare la correttezza degli importi che gli uffici postali competenti intendono liquidare quale rimborso di detti buoni fruttiferi.


Si segnala in proposito che il criterio di liquidazione seguito dagli uffici postali è oggetto di contenziosi giudiziari nel corso dei

quali diversi giudici di merito (ex multis Tribunale Bergamo, sentenza nr. 1788/2016 e Tribunale Catania, sentenza nr 6430/2016) e l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegi di Roma eMilano, hanno dichiarato illegittimo il criterio di liquidazione di detti buoni fruttiferi postali adottato da Poste Italiane S.p.A. che priva i risparmiatori titolari di detti titoli degli importi originariamente previsti, in previsione dei quali il risparmiatore aveva deciso di acquistare i buoni fruttiferi postali medesimi.


Nel contempo si invitano i risparmiatori, nel caso in cui ritenessero di dover comunque riscuotere gli importi erroneamente liquidati da Poste Italiane S.p.A., pur se con una rilevante riduzione su quanto effettivamente dovuto, a non sottoscrivere eventuali dichiarazioni liberatorie nei confronti di Poste Italiane S.p.A. contestualmente al pagamento in quanto la presenza di tali dichiarazioni liberatorie potrebbe precludere ai medesimi ogni possibile e successiva legittima pretesa di quanto effettivamente dovuto.

 

Colleferro, 12 gennaio 2017

Il Presidente Areaconsumatori

Avv. Rocco Sofi