Get Adobe Flash player
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi499
mod_vvisit_counterIeri991
mod_vvisit_counterSettimana1490
mod_vvisit_counterMese15116
mod_vvisit_counterTotale3807018

Oggi è il 19 Mar 2024
Fade Iterator



Meteo settimanale Colleferro



Ape social in Gazzetta Ufficiale, cos'è e come fare la domanda all'Inps


Dopo settimane di attesa sono arrivate le circolari attuative dell’INPS che riguardano i due decreti più discussi e controversi

dell'ultimo periodo, Ape Social e Lavoratori precoci.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2017 pertanto inizia l'iter che consentirà a chi è interessato ed abbia i requisiti richiesti di ottenere il "reddito ponte" e il "pensionamento anticipato".

 

Per effetto delle circolari pubblicate venerdì 16 giugno sul sito dell’Inps infatti, a partire dal 17 giugno, e fino al 15 luglio 2017 (salvo eventuali proroghe), gli interessati potranno inviare le domande per accedere ai benefici ammessi dai decreti, le cui risposte saranno comunicate dall'INPS entro il 15 ottobre.

Tali tempistiche saranno in vigore nel solo 2017, a regime infatti e pertanto a partire dal 2018, le domande potranno essere presentate entro il 31 marzo, e le risposte comunicate entro il 30 giugno.

 

Attenzione tuttavia in quanto le richieste non saranno "illimitate", oltre che per scadenza dei termini infatti si bloccheranno al raggiungimento del tetto massimo di 360 milioni di euro stanziato per il 2017, e con valori crescenti per gli anni successivi (vedi dettagli a fondo pagina).

 

♣ I nostri sportelli sono disponibili per ragguagli o per preparare le domande. Sportelli Areaconsumatori

 

I contribuenti interessati, in base a quanto previsto dai DPCM, dovranno inviare due diverse richieste:
♦ La prima necessaria ad accertare l’esistenza dei requisiti richiesti.

♦ La seconda per poter conseguire la prestazione a cui si ha diritto.


Condizione necessaria per conseguire il pensionamento anticipato è di essere un "lavoratore precoce", avere 41 anni di contributi, ed avere già perfezionato i requisiti di legge, compresa la cessazione dall’attività lavorativa. (dettagli nel punto 1)


I requisiti minimi necessari per accedere alla cosiddetta "indennità ponte" invece sono l'aver raggiunto i 63 anni d'età, avere un tempo mancante alla pensione non superiore a 3 anni e 7 mesi, avere un periodo contributivo minimo di almeno 30 anni, e trovarsi in condizioni di grave difficoltà quale; essere disoccupato, oppure assistere un parente diretto portatore di handicap grave, o ancora avere un’invalidità civile di almeno il 74%.

Anche chi non ha tali requisiti ma appartiene alla categoria dei "lavoratori gravosi sociali" può ottenere gli stessi benefici, in tal caso tuttavia i requisiti contributivi minimi salgono a 36 anni. (dettagli nel punto 2)

 

Il trattamento ottenuto potrà essere retroattivo, al riguardo l’INPS spiega che la retroattività scatterà dal 1°giorno del mese successivo a quello del perfezionamento dei requisiti, per il 2017 tuttavia tale data non potrà essere antecedente al 1°maggio.


Domande necessarie per l'ammissione al beneficio:

L'INPS comunica al riguardo che le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, eventuali  domande presentate in "modalità diversa da quella telematica" non potranno essere prese in considerazione.

I soggetti interessati a
ricevere i benefici ammessi potranno rivolgersi ad un patronato, ad uno sportello fiscale autorizzato come AreaConsumatori, o potranno compilare la domanda accedendo direttamente ai servizi online sul sito www.inps.it, purché in possesso di una delle seguenti credenziali valide per l’accesso:

♦ PIN Inps,
♦ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
♦ CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Al termine della procedura d'invio telematico, l'utente otterrà la ricevuta di presentazione della domanda che recherà il numero di protocollo con la data e l'ora della ricezione, dati importanti perché in caso di superamento della quota stanziata, serviranno a definire la graduatoria nella lista delle domande escluse dal beneficio da valutare successivamente.

 

Precisazioni:


1. CHI SONO I LAVORATORI PRECOCI ?

Sono definiti lavoratori precoci coloro che che hanno iniziato l'attività lavorativa prima dei 18 anni, e che abbiano versato un minimo di 12 mesi di contributi, anche non consecutivi, prima di aver compiuto 19 anni.

 

2. QUALI PRECOCI SONO INTERESSATI ALLE NOVITÀ PENSIONISTICHE ?
Per il diritto alla pensione anticipata l'essere un lavoratore precoce è condizione necessaria ma non sufficiente, lo "sconto" sui requisiti previdenziali infatti è previsto solo se si appartiene ad una delle seguenti "categorie svantaggiate":
◊ disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali da almeno tre mesi;
◊ invalidi con riduzione accertata della capacità lavorativa di almeno il 74%;
◊ "beneficiare" da almeno 6 mesi dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere il coniuge o un parente di primo grado convivente con un handicap.

◊ svolgere da almeno sei anni consecutivi una delle seguenti 11 tipologie di lavori considerati usuranti: (in ordine alfabetico)

  • addetti allo spostamento di merci;
  • autisti di camion e mezzi pesanti;
  • badanti;
  • conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni;
  • conduttori di treni e personale viaggiante;
  • conciatori di pelli e pellicce;
  • facchini;
  • infermieri e ostetrici;
  • insegnanti d’asilo;
  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • operatori ecologici, raccoglitori e separatori di rifiuti, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

 

3. QUALE ANTICIPO PER LE PENSIONI DEI PRECOCI ?

Per i precoci si riduce a 41 anni il requisito contributivo unico, pertanto tutti i lavoratori precoci appartenenti alle categorie svantaggiate del punto 2, potranno accedere alla pensione di anzianità con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
La "quota 41" fissata per il biennio 2017÷2018 tuttavia, sarà progressivamente adeguata
con base biennale alla speranza di vita ricavata dai rilievi ISTAT, che secondo le prime ipotesi, comporterebbe un aumento dell'età minima a 41 anni e 4 mesi nel 2019 e 41 anni e 7 mesi nel 2021.

 

4. CHE SUCCEDE SE LE RICHIESTE SUPERANO LO STANZIAMENTO PREVISTO ?
L'attuale quota 41 a valere per i lavoratori precoci in condizioni di difficoltà, è stata stanziata con finanziamenti ben definiti: 360 milioni per i restanti mesi del 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni dal 2020. Se tuttavia tali stanziamenti risultassero insufficienti a coprire tutte le richieste, la decorrenza delle pensioni "eccedenti" slitterebbe fino alla "quadratura contabile", con graduatoria da fissare in base alla data di presentazione della domanda.

 

5. SI OTTIENE LA BUONUSCITA IMMEDIATA IN CASO DI ANTICIPO ?

Non per tutti, per i lavoratori pubblici infatti la riduzione del requisito contributivo unico non comporta un analogo anticipo del "Tfr" (trattamento di fine rapporto) o del "Tfs" (trattamento di fine servizio). Dal primo maggio pertanto i lavoratori pubblici precoci e appartenenti a una categoria svantaggiata potranno andare in pensione di anzianità con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età, ma riceveranno la buonuscita solo a "scadenza naturale" nel momento cioè in cui l'avrebbero ottenuta senza il "beneficio" dell'anticipo.

 

6. QUANTO SI GUADAGNA IN ORDINE DI TEMPO ?

La misura non prevede distinzioni di genere, pertanto l’anticipo ottenibile (con gli attuali parametri) potrà essere al massimo di 22 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne.

 

7. CHI VA IN PENSIONE PUÒ LAVORARE ?
I precoci che sfrutteranno il nuovo requisito per accedere alla pensione non potranno incassare redditi da lavoro né autonomo né dipendente per l'intero periodo corrispondente all’anticipo ottenuto. Pertanto chi ad esempio ottenesse lo "sconto" massimo di 22 mesi, per gli stessi 22 mesi (pari all'intervallo temporale "beneficiato") non potrebbe cumulare la pensione con eventuali redditi da lavoro.