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COVID-19, il dpcm 11 marzo 2020 chiude le attività commerciali:

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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dpcm 11 marzo 2020, pubblicato nella nottata in Gazzetta Ufficiale, il governo ha deciso di adottare misure di contenimento del contagio da COVID-19 più stringenti rispetto a quelle emanate nei DPCM 8 e del 9 marzo. Le nuove misure si concentrano in particolare sul settore dei pubblici esercizi:

Su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc.,) dalla data odierna fino al 25 marzo.

Resta consentita tuttavia la ristorazione con consegna a domicilio, purché venga attuata nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie per tutte le attività di preparazione, confezionamento, e trasporto;

♦ restano consentite le attività di mense e il catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro;

♦ restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dislocati in aree di servizio e rifornimento carburante situati sulla rete stradale, autostradale, all’interno di stazioni ferroviarie, lacustri, aeroportuali, e negli ospedali, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro.

Il Decreto prevede, inoltre, la sospensione di altre attività tra cui il commercio al dettaglio (eccetto le attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità specificate in allegato 1), e le attività inerenti i servizi necessari alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con l'eccezione delle attività di lavanderia, e dei servizi di pompe funebri ivi incluse le attività connesse.
Inoltre, in merito alle attività produttive e alle attività professionali vengono raccomandati:

♦ il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

♦ l’utilizzo per i dipendenti di ferie, congedi retribuiti, ed altri strumenti di flessibilità contrattuali;

♦ la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

♦ l'adozione di protocolli di sicurezza "anti-contagio", ed ove non applicabili, misure di contenimento con il rispetto della distanza interpersonale di un metro, e l'uso di idonei strumenti di protezione individuale;

♦ l'attuazione di operazioni di sanificazione delle aree lavorative anche applicando forme di ammortizzatori sociali allo scopo.

 

Scarica l'autocertificazione per circolare

Leggi e scarica il dpcm 11 marzo 2020

Visita per i dettagli il sito del Governo