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COVID-19, Divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova per recarsi in altri comuni:

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Pubblicata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, l'ordinanza che contiene ulteriori misure volte al contenimento del contagio. L'ordinanza vigente dal 22 marzo 2020 vieta alle persone di trasferirsi o spostarsi dai comuni in cui si trovano, con mezzi pubblici o privati, per recarsi in un comune diverso, salvo per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza o di salute. Una stretta per evitare, come nei giorni scorsi, che le persone decidano di allontanarsi da un certo comune per andare, ad esempio, al paese d'origine, dai genitori/figli, ecc.

♦ L'ordinanza valida dal 22 marzo ha carattere provvisorio e resta efficace fino all'entrata in vigore del nuovo dpcl del Presidente del Consiglio di cui si attende l'emanazione;

♦ Le imprese che  per disposizione di palazzo Chigi possono restare aperte, e per recarsi nelle quali si può derogare dall'ordinanza, sono quelle operanti in settori ritenuti fondamentali:

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali;
  • Pesca e acquacoltura;
  • Estrazione di carbone;
  • Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;
  • Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;
  • Industrie alimentari;
  • Industria delle bevande;
  • Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
  • Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento):
  • Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
  • Fabbricazione di imballaggi in legno;
  • Fabbricazione di carta; Stampa e riproduzione di supporti registrati;
  • Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
  • Fabbricazione di prodotti chimici;
  • Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
  • Fabbricazione di articoli in gomma;
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche;
  • Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia;
  • Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettro-terapeutiche;
  • Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
  • Fabbricazione di apparecchiature per controllo e distribuzione dell'elettricità;
  • fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;
  • Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco (incluse parti e accessori);
  • Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori);
  • Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori);
  • Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche;
  • Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza;
  • Fabbricazione di casse funebri;
  • Riparazione manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature;
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata


    Vedi e scarica l'ordinanza 22.03.2020