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COVID-19, Stretta delle sanzioni dal 24 marzo per chi viola le regole e nuovo modulo per gli spostamenti:

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Chiusura delle attività e divieto di spostamenti, il nuovo decreto 24 marzo 2020 emanato oggi dal Premier Giuseppe Conte oltre a fare ordine tra tutti i dpcm emessi nei giorni scorsi sul Coronavirus, e dei modulo di autocertificazione per circolare, detta nuove regole ed inasprisce le sanzioni per chi non le rispetta. In particolare prevede:

♦ divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;

♦ limitazione dell’ingresso o chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;

♦ limitazione, sospensione o divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

♦ sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, disciplinare le modalità di svolgimento di allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

♦ possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;

♦ sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;

♦ limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

♦ limitazione, sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;

♦ limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;

♦ possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

♦ obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure in cui prevede:


♦ facoltà per i presidenti di Regione di emettere ordinanze più restrittive nei territori a maggiore circolazione del virus, misure da convalidare entro 7 giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, unica autorità con facoltà di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà costituzionali.

♦ multe da 400 a 3.000 euro per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento del contagio. Salvo che il fatto costituisca reato pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento ora diventa una sanzione amministrativa e non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

♦ nessun sequestro del veicolo per i trasgressori delle norme, ma aumento della sanzione di 1/3,

♦ stop da 5 a 30 giorni per Pubblici esercizi o attività produttive e commerciali che infrangono i divieti. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

♦ La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale con reclusione da uno a cinque anni.


Viene fissato un termine del 31 luglio 2020, ma viene ribadito che tale termine “non è la data delle attuali misure restrittive, è una data astratta del periodo di emergenza”. Conte chiarisce poi che il dl 24 marzo 2020 prevede che "alla scadenza dei divieti di circolazione e di chiusura di tutte le altre attività non essenziali" ove sussistano necessità, sarà ancora possibile reiterarle su specifiche parti del territorio nazionale, e se occorre sulla totalità di esso, purché di durata non superiore a 30 giorni.

Nuovo modulo autodichiarazione 23 marzo


Vedi comunicato stampa n.38 del 24 marzo 2020

 

Vedi il testo integrale del dl 24 marzo 2020