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Debiti Equitalia pagabili fino a 120 rate

 

Firmato l'atteso decreto che attua il provvedimento di rateizzazione dei debiti con Equitalia, per il quale sarà finalmente possibile

dilazionare le somme iscritte a ruolo (multe e cartelle esattoriali) rateizzando l'importo dovuto fino ad un massimo di 10 anni e 120 rate.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013 tuttavia, sarà un "diritto" riservato solo a chi potrà dimostrare di trovarsi in condizione di grande difficoltà economica.

Il pagamento del debito con Equitalia spalmabile fino a 120 rate infatti, è condizionato ad uno stato di grave e comprovata difficoltà economica, tale da impedire l'estinzione del debito con il piano di ammortamento ordinario previsto fino a 72 rate. vedi decreto

Gli scaglioni di rateazione previsti salgono progressivamente da 73 a un massimo di 120 rate, con l'aumento della rata debitoria rapportata al reddito infatti, aumenta il numero di rate che potranno essere concesse, al fine di ridurre l'importo della nuova rata ad una cifra considerata "pagabile" dal debitore.

In particolare la determinazione del diritto alla rateazione prolungata si ha quando si superano i seguenti criteri:


1. cittadini, e imprenditori con regime semplificato: l’importo della rata dovuta ad Equitalia supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare (documentato con l'ISEE);

2. Imprese: L'importo della rata dovuta ad Equitalia supera il 10% del valore della produzione, e l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1,00.


Tali casi consentiranno l'aumento dei tempi di pagamento fino a che la rata dovuta rientri nei nuovi parametri, la certificazione del requisito che da diritto al beneficio dovrà essere attestata con istanza motivata indirizzata all’agente della riscossione.

Il decreto contiene anche le tabelle utili a stabilire di quanto si può dilazionare il debito, secondo 4 piani di rateizzazione:

◊ ordinaria in 72 rate;

◊ in proroga ordinaria da 72 rate;

◊ straordinaria in 120 rate;

◊ in proroga con rate da estinguere in 10 anni.

Attenzione tuttavia in quanto il diritto alla rateizzazione con dilazione straordinaria decade in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

 

Il nuovo provvedimento amplia le altre importanti novità normative per la riscossione dei crediti da parte di Equitalia entrate in vigore nel 2013 per le quali:

◊ il creditore può chiedere all’Agente della Riscossione la dilazione dei pagamenti fino a 72 rate, (l'importo minimo per ottenere la rateizzazione è stato elevato da euro 20.000 a 50.000);

◊ Equitalia non può iscrivere ipoteche per i contribuenti che hanno ottenuto la rateazione (l'ipoteca è iscrivibile solo se il debitore non paga due rate consecutive);

◊ la richiesta di rateazione, può prevedere un piano di restituzione a rate costanti, o a rate variabili crescenti nel tempo.

◊ Il contribuente che ottiene la rateazione del debito non è più considerato inadempiente e può quindi legittimamente partecipare a gare di appalti pubblici.

    • Richiesta di rateazione da inviare allo sportello Equitalia competente sul territorio, o  con raccomandata AR.
    • La rateizzazione di debiti superiori a euro 50.000 è subordinata alla difficoltà economica del contribuente da dimostrare tramite ISEE (se persona fisica), o bilancio (se società).

◊ Il contribuente che ha ottenuto la rateazione del debito, in caso di nuove difficoltà potrà richiedere una ulteriore proroga, ma potrà farlo sola una volta, e per un massimo di ulteriori 6 anni.

    • Il mancato versamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio della rateizzazione e il debito dovrà essere versato in un’unica soluzione

◊ Importi a debito inferiori a 1.500 euro possono essere compensati con crediti Irpef, Ires e Iva.

    • Contribuenti debitori d'imposta non pagata per l'importo complessivo superiore a 1.500 euro tuttavia non potranno compensare i crediti con i debiti ma dovranno estinguere i debiti scaduti e iscritti a ruolo e, solo dopo, usare i crediti residui a compensazione.

Per somme notificate e non dovute (es a seguito di sgravio, o se già pagate), entro 90 giorni dal ricevimento della cartella si può chiedere la sospensione della riscossione inviando domanda (modulo scaricabile dal sito Equitalia) in cui indicare le motivazioni della sospensione, ed allegando copia del documento di riconoscimento e ricevuta della somma pagata o sgravata.

◊ A seguito della domanda, Equitalia dovrà sospenderà immediatamente l’attività di riscossione e chiederà una verifica all’ente creditore:

  • Se entro 220 giorni non verrà inviata nessuna comunicazione dall’ente creditore, le somme chieste al contribuente non saranno più dovute.

 

La cartella di pagamento potrà eventualmente essere annullata dal giudice tributario in presenza di vizi di notifica:

  • mancato rispetto dei termini di decadenza,
  • vizi di motivazione,
  • omessa indicazione della responsabilità del procedimento,
  • omessa sottoscrizione,
  • mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata,
  • illecita iscrizione della somma nei ruoli straordinari,
  • mancata conformità al ruolo e avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento.

Il termine di presentazione del ricorso è di:

  • 60 giorni, per casi di imposta sui redditi, imposta di registro, imposta su donazioni e successioni, tasse automobilistiche, canone Rai e tributi locali;
  • 40 giorni in caso di contributi previdenziali;
  • 30 giorni in caso di sanzioni amministrative;

Attendevamo il provvedimento da tempo, dice il Presidente di Areaconsumatori Avv. Rocco SOFI, affinché i contribuenti in crisi avessero la possibilità di rientrare dalle difficoltà senza incorrere in atti giudiziari dall'esito a volte irreparabile, provvedimento tanto più necessario con la crisi economica e sociale che colpisce fasce sempre più ampie di popolazione.

Il provvedimento che da oggi entra in vigore, pur se non soddisfa interamente le molte necessità espresse, è comunque un importante passo avanti che consente di affrontare più serenamente le difficoltà economiche di molti consumatori, sia singoli cittadini, che imprese. Il contenzioso degli utenti verso Equitalia anche a causa delle precedenti normative potrà finalmente avere nuove vie di sbocco, certo i debiti vanno pagati dai debitori e nessuno contesta ad Equitalia il "diritto" concesso istituzionalmente di tentare di recuperarli, si contestano però taluni criteri e metodi a volte applicati anche discrezionalmente, episodi che le nuove normative hanno lo scopo di regolamentare.