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Mancato pagamento IMU: sanzioni e interessi

 

Seconda rata IMU 2013: sanzioni e ravvedimento operoso per chi paga in ritardo.

 

Il termine di versamento della seconda rata IMU 2013 per le seconde case, negozi e capannoni, è scaduto il 16 dicembre scorso, coloro che avessero mancato l’appuntamento tuttavia, possono ancora pagare tramite il "ravvedimento operoso" con alcune maggiorazioni.

 

1. Chi ha commesso errori, e/o ha pagato meno del dovuto per un calcolo errato, grazie a un emendamento alla legge di stabilità, non dovrà pagare sanzioni ne interessi, a patto di "rimediare" all'errore entro il 16 giugno 2014.

 

2. Chi ha saltato la scadenza fiscale, può ancora pagare la seconda rata IMU 2013, (purché non gli sia già stata constatata e notificata la violazione), per contenere la cifra dovuta tuttavia, dovrà provvedere rapidamente in quanto le sanzioni salgono al passare dei giorni:


♦ Ravvedimento sprint: si attua entro 14 giorni dalla scadenza del 16 dicembre, al saldo IMU, occorrerà aggiungere una sanzione pari allo 0,2% giornaliero sull'imposta dovuta, più gli interessi legali al tasso di riferimento annuale del 2,5% (*);

♦ Ravvedimento breve: si attua tra il 15° e il 30° giorno di ritardo, si applica una sanzione fissa del 3% sull'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale del 2,5% (*);

Ravvedimento lungo: si attua dopo il 30° giorno e il restante periodo dell'anno per cui è stata commessa la violazione (prima della nuova annualità d'imposta), si applica una sanzione del 3,75% dell'importo non versato, più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento del 2,5% (*);

 

(*) salvo diversa disposizione del Comune di appartenenza, o variazione del tasso dal 2014.


Se si è pagato più del dovuto, il rimborso va chiesto al Comune, che ha 180 giorni di tempo per esaminare l’istanza e restituire l’importo (salvo che il Comune stesso preveda la possibilità di compensare il credito con altri tributi locali).

Se il versamento è stato corretto, ma si è indicato un codice tributo errato, il contribuente deve inviare una comunicazione al comune (in carta libera) per segnalare l’errore.

In caso di errore del codice catastale del Comune, se l'errore è stato commesso dall’operatore della banca o delle poste che ha digitato il codice, su richiesta del contribuente deve annullare l’F24 ed inviarlo nuovamente con i dati corretti; Se l’errore è stato commesso del contribuente, deve rifare il pagamento, chiedendo il rimborso della cifra pagata.

Il pagamento dovrà essere fatto compilando normalmente il modello F24, con la sola accortezza di "spuntare" la casella “Ravv.” e indicare nello stesso rigo dell’imposta, importo della sanzione e interessi, sommandoli.

 

Non possono procedere al ravvedimento operoso infine, i contribuenti soggetti a verifiche sottoposti ad attività di accertamento.