Decreto legislativo 79 del 2011
Decreto che disciplina anche il risarcimento da vacanza rovinata.
Dopo una lunga gestazione il 6 giugno 2011 è stato pubblicato in Gazzetta, il Codice del turismo, strumento creato per semplificare la complessa e frammentata situazione normativa preesistente. (Vedi differenze)
Nella stesura, il legislatore ha voluto riformare il settore del turismo ponendo come obiettivi principali la tutela del turista, gli aiuti al settore e la riqualificazione dell’offerta turistica in un’ottica complessiva di competitività dell’Azienda Italia.
Sono finalità ambiziose inserite nel più ampio quadro di rilancio dell’economia Italiana, legate allo sfruttamento delle immense risorse turistiche, culturali ed ambientali del nostro paese.
Il D.Lgs. 23-5-2011 n.79 con l'articolo 1 approva il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, contenuto nell’Allegato 1 e composto di 69 articoli.
Tra i punti qualificanti del Codice, vi sono le norme del Titolo I, dove il Legislatore ha individuato le competenze statali in materia negli artt. 2 e 3, e le norme del Titolo V, dove sono individuate le tipologie dei prodotti turistici con i relativi circuiti nazionali di eccellenza.
Si tratta, in quest’ultimo caso, dell’adeguamento dei prodotti turistici alle nuove tendenze, incentivando la promozione di specifici settori di interesse.
Per meglio circostanziare la “modernizzazione“ del prodotto turistico, sono state individuate nuove tipologie di turismo, che accanto ai tradizionali prodotti turistici del mare, montagna, natura, termale e culturale, affianca il turismo giovanile, congressuale, del made in Italy, delle arti e dello spettacolo.
Per superare la frammentazione della promozione turistica e agevolare circuiti virtuosi di visita, il Legislatore ha previsto la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, anche mediante la creazione di itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.
Particolare attenzione inoltre è stata riservata al turismo culturale (artt. 24 e 25).
Tra le altre novità introdotte nel Codice, particolare rilievo assumono le norme relative alla tutela del turista per il quale, oltre a riconoscere il risarcimento del danno materiale (artt. 44 e ss.), si potrà riconoscere anche il risarcimento da danno da vacanza rovinata (art. 47), dovuto all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Leggi o stampa il testo completo: Codice del Turismo