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Corte di Cassazione: Sentenza n. 5771/2012 del 12.04.2012

 

Nulle in via definitiva le ipoteche di Equitalia sotto gli € 8.000,00

 

Finalmente una pronuncia della Consulta che conferisce una definitiva stangata alla pratica di Equitalia di iscrivere ipoteca su beni immobili anche per il recupero di somme di lieve entità e comunque al disotto degli € 8.000,00.

Come noto, già la sentenza n. 4077/2010 aveva esplicitamente affermato che costituendo l'ipoteca un atto preordinato e strumentale alla espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli € 8000,00.

Principio evidenziato anche nell'art. 3 co.2 ter D.L. 40/2010 che espressamente prevedeva il divieto di iscrizione ipotecaria per i debiti inferiori ad € 8.000,00, ma nulla stabiliva in riferimento alle ipoteche iscritte antecedentemente, rispetto alle quali anzi Equitalia ha continuato a resistere alle richieste di cancellazione dei contribuenti avanzate anche in via giudiziale avvalendosi proprio di tale vuoto normativo e sostenendo che ove il legislatore avesse voluto una applicazione in via estensiva della norma l'avrebbe espressamente previsto.

La citata sentenza n. 5771/2012 è intervenuta proprio a sancire un ribaltamento della situazione bocciando completamente l'interpretazione di Equitalia e stabilendo che “il D.L n. 40 del 2010 art. 3 co. 2 ter avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento di emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare; che il D.L. succitato non ha però detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell'ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all'epoca previsto per l'espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione di limiti per il passato”.

Ci si augura a questa punto che la questione possa ritenersi risolta e sulla scorta della dichiarazione di illegittimità di tali comportamenti Equitalia voglia determinarsi alla cancellazioni di siffatte ipoteche sulla scorta della semplice richiesta del contribuente avanzata in via di autotutela.

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Avv. Michela Orefice